Vaccinazioni pediatriche: dire no è un diritto
Rifiutare la vaccinazione per i propri figli è un diritto
dei genitori, che deve essere esercitato tramite l'Obiezione Attiva e il
Dissenso Informato: l'avvocato Ventaloro ci spiega come fare
di Luca Ventaloro - 28/10/2015
Vaccinazioni pediatriche: dire no è un diritto
In Italia, le vaccinazioni obbligatorie per l’infanzia
(pediatriche), sono quattro: antipoliomielitica (Legge n. 51/1966),
antidifterica (L.891/1939), antitetanica (L. 292/1963), antiepatite-b (L.
165/1991). Esse dovrebbero essere somministrate una alla volta, a distanza di
tempo, e a un’età giusta onde non fare correre rischi al minore.
Invece vengono somministrate in forma esavalente o
eptavalente, ovvero in un gruppo di sei vaccinazioni. Ciò vale a dire che
unitamente alle quattro obbligatorie, oggi le varie ASL inseriscono altre due o
tre vaccinazioni, generalmente Pertosse, Haemophilus, Antimeningococco.
Di fatto, con questa inclusione, il minore assume sei o
sette vaccinazioni e un carico ‘tossico’ corrispondente.
Il genitore però, sempre nel supremo esercizio dei
diritti di potestà genitoriale (ora divenuta ‘responsabilità genitoriale’ -
art. 316 e segg. c.c.), ha il diritto di potere chiedere l’effettuazione di una
vaccinazione alla volta, limitandosi alle sole quattro obbligatorie, e anche
distanziate nel tempo.
Nessuno può essere obbligato a subire le vaccinazioni
‘facoltative’ che, per tale definizione, possono ben essere rifiutate. Generalmente le Asl
‘spingono’ molto anche per l’effettuazione delle altre vaccinazioni non-obbligatorie,
quali l’antinfluenzale, la vaccinazione MPR (morbillo, rosolia, parotite) e
altre.
Va detto che sovente gli avvisi delle Asl in merito alle
vaccinazioni facoltative sono piuttosto ambigui, non risultando con chiarezza
che tali vaccinazioni non sono obbligatorie.
Ciò dovrebbe invece essere comunicato in maniera
manifesta e ben comprensibile, onde non indurre in errore il cittadino.
Stante l’insorgere di problematiche, sin dalla loro
introduzione, legate al potenziale danno, le vaccinazioni oggi sono argomento
molto dibattuto.
Oggetto di leggi e di interventi ora sempre più frequenti
e tutelanti da parte della Magistratura, lo stesso Stato italiano ha preso
atto, già da tempo, del fattore di rischio, e ha promulgato norme di grande
modernità relativamente alla cautela vaccinale.
Vediamole sommariamente:
- la L. 210/1992 che unitamente alla L. 229/2005,
stabilisce un indennizzo per i danni da vaccinazione;
- il D.M. 12.12.2003, cosiddetta ‘Vaccinovigilanza’ o
‘Farmacovigilanza’, ovvero una procedura obbligatoria per le ASL di avviso agli
utenti, di raccolta dati e di segnalazione, in merito ad ogni reazione avversa
alla vaccinazione:
- il D.P.R. n. 355/1999 che ha sancito la libera
frequenza scolastica ai soggetti non vaccinati.
Norma questa estesa in via analogica a tutte le comunità
infantili (nido, materne, asili), sia pubbliche che private.
Il rifiuto alla vaccinazione: l'Obiezione Attiva
Parallelamente alla grande attenzione sulla questione
vaccinale, sia da parte dei cittadini che da parte del mondo scientifico e
normativo-giudiziario, nel corso dell’ultimo ventennio si è consolidata una
diffusa procedura di rifiuto alla vaccinazione, procedura consentita e tutelata
dall’Ordinamento.
Questa è l’Obiezione Attiva. L’Obiezione Attiva consente
il rifiuto della prassi vaccinale obbligatoria, senza incorrere nella
commissione di un illecito.
È stata codificata in numerose norme regionali che
l’hanno disciplinata.
Le Regioni in questione sono: Veneto, Lombardia,
Provincia di Trento, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana. Abruzzo,
Sardegna.
Di fatto la procedura è comunque estesa a tutte le
Regioni attraverso circolari regionali; oppure lo è per estensione analogica
detta in bonam partem.
È una procedura molto importante, addirittura
fondamentale, di moderna ispirazione etico-giuridica.
Vediamo in cosa consiste.
Per praticare l'Obiezione Attiva è necessario:
prendere posizione sulla prassi vaccinale formalmente con
l’Asl a mezzo di raccomandata a.r.;
presentarsi sempre ai colloqui convocati dall’asl;
firmare il modello di Dissenso Informato, o modificandolo
nella parte in cui si viene definiti ‘debitamente informati’, oppure firmarlo
senza alcuna modifica, qualora ci si ritenga sufficientemente informati
dall’asl.
Dal punto di vista del diritto genitoriale, è
assolutamente sconsigliato nascondersi o ignorare gli inviti e le missive
dell'Asl. Non sarebbe obiezione, ma semplice fuga o inerzia e rappresenterebbe
un rischio per la potestà (responsabilità genitoriale).
L'obiezione di coscienza, nella forma dell’Obiezione
Attiva, è un comportamento 'attivo' dal punto di vista etico e civico, serve a
manifestare regolarità genitoriale (altrimenti si potrebbe sostenere che i
genitori 'se ne fregano' della salute dei figli, nonchè delle Istituzioni), e a
diffondere una buona cultura sanitaria.
È importante praticare correttamente l’Obiezione Attiva,
poiché recentemente alcuni Tribunali per i Minorenni hanno riattivato procedure
sulla potestà, proprio nei confronti degli obiettori silenti e inattivi, ovvero
coloro che non avevano praticato Obiezione Attiva.
Inoltre praticare l'Obiezione Attiva serve a dare all'Asl
la dimensione del dissenso sul territorio, altrimenti sovente si è sentito dire
che "l'obiezione non esiste!".
Che cos'è il Dissenso Informato
Vale la pena di esaminare la procedura di Dissenso
Informato, che è parte integrante dell’Obiezione Attiva.
La procedura di Dissenso Informato, istituita dalla
Conferenza di Oviedo del 4 aprile 1997 (partecipazione e adesione consapevole e
formale dei cittadini europei alle procedure sanitarie che li riguardano), non
prevede alcun obbligo di forma, né obbligo di modulistica.
Prevede che l’adesione consapevole del cittadino europeo
alla procedura sanitaria sia manifestata in maniera personale, libera,
cosiddetta 'di scienza'.
Tale volontà dei genitori quali cittadini europei, non è
subordinabile a nulla, né coercibile o richiedibile come conforme a
modulistica, a prestampati, o contenuti già preparati (come vorrebbero le Asl).
Secondo la normativa uscita dalla Conferenza di Oviedo e
secondo tutta la normativa italiana che ne ha dovuto recepire i contenuti, la
procedura di Dissenso Informato tutela la consapevole partecipazione del
cittadino all'iter sanitario, non certo il 'banale' rispetto della modulistica.
In ossequio a ciò, come è ovvio, il genitore dichiara ciò
che vuole e nella forma che vuole.
Poiché il Dissenso Informato proposto dall’Asl è un
modulo ministeriale "di comodo", si suggerisce per fare accettare
meglio le eventuali aggiunte (così come indicate nell’Obiezione Attiva) senza
che nascano controversie inutili, e prima di redigere un modello ex novo, di
utilizzare quello dell'Asl, opportunamente modificato, se lo si ritiene
necessario.
L’Asl è obbligata ad accettare tutto ciò che viene dai
dichiaranti, liberi e identificati come cittadini, e non può subordinare nulla
al rispetto della modulistica: sono successi casi di denunce e cause già
risolte in favore dei dichiaranti.
Qualora l’Asl non accetti la dichiarazione o le modifiche
dei genitori, allora il Dissenso Informato lo si può inviare modificato,
inviandolo con spedizione raccomandata a/r. o consegnandolo all'Ufficio
Protocollo dell'Asl.
Non partecipare all'iter del dissenso rappresenta un
addebito genitoriale (fuga e menefreghismo).
Le vaccinazioni sportive
Altra questione di grande importanza è quella delle
vaccinazioni sportive, in relazione, generalmente, alla richiesta vaccinazione
antitetanica
Le vaccinazioni cosidette "sportive" sono un
retaggio di norme vecchie, obsolete e paradossali.
La Costituzione ha l'assoluta preminenza in base a un
semplice e doveroso rapporto di gerarchia di norme. Infatti in ogni caso, in
ossequio alla nostra Costituzione, non è possibile subordinare la pratica
sportiva all'effettuazione delle vaccinazioni, soprattutto quando questa sia
rifiutata con serie motivazioni.
Il diritto alla libera determinazione dei cittadini nelle
forme ritenute congrue (sport, associazionismo, ecc.) è preminente rispetto
alla norma vetusta che impone le vaccinazioni sportive. E poi c’è
l’invalicabile diritto alla salute (art. 32 Cost), di fronte al quale ogni
norma deve arretrare.
Quindi sussiste il pieno diritto alla frequenza sportiva
anche senza le vaccinazioni.
In tal senso è sovente risultato risolutivo e
perfettamente in linea con la normativa, fare un dosaggio anticorpale
antitetanico (semplice esame del sangue) e verificare la presenza di anticorpi
del tetano. Generalmente tale dosaggio è in misura più che sufficiente, cosa
che rende assolutamente superflua la vaccinazione.
In ultima istanza si potrà proporre al centro sportivo
una liberatoria con assunzione di responsabilità dei genitori quanto alla
mancata pratica vaccinale.
Se tutto questo non bastasse, allora bisogna intervenire
legalmente. Le stesse considerazioni valgono per le cosidette
"vaccinazioni lavorative".
Questo articolo è tratto dalla rivista
Scienza e Conoscenza - N. 50 >> http://goo.gl/6Zyrr0
Nuove scienze, Medicina non Convenzionale, Consapevolezza